Un dovere per gli iscritti all’Albo
Tutti gli iscritti all’Albo hanno l’obbligo di mantenere aggiornata in modo costante la propria formazione.
L’obbligo della formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 Crediti Formativi Professionali.
I crediti si conseguono con:
- corsi
- corsi o esami universitari (di laurea, specializzazione, perfezionamento e master);
- seminari, convegni e giornate di studio;
- visite tecniche e viaggi di studio;
- relazioni o lezioni negli eventi formativi;
- articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su riviste a diffusione nazionale;
- frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche
E’ ammessa la formazione adistanza (FAD), a condizione che sia verificabile l’effettiva partecipazione e l’acquisizione delle nozioni impartite.
2° Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi
II° edizione del corso finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art.7 del D.M. 5 agosto 2011
(Settembre 2021)
1° Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi
I° edizione del corso finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art.7 del D.M. 5 agosto 2011
(Luglio 2021)